L’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha fornito alcune importanti informazioni in ordine alla portata dell’articolo 68 del decreto legge 18/20, riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
In forza della modifica del decreto «cura Italia», sono senz’altro sospese tutte le rate delle dilazioni con l’agente della riscossione in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo. Non rilevano né la natura dell’entrata (tributaria o non) né l’ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps, comuni, eccetera). Sono incluse inoltre tanto le rateazioni derivanti da cartelle quanto quelle relative dall’affidamento di accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Tra gli argomenti trattati assumono rilievo il divieto di notifica delle cartelle di pagamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché il blocco, durante il medesimo periodo di tempo, di misure cautelari ed esecutive; è prevista, inoltre, la possibilità, di rateizzare le cartelle in scadenza in pendenza della moratoria, con istanza da presentare entro giugno.
Con il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, inoltre, opera il divieto di notificare, neppure tramite pec, le cartelle di pagamento nel corso del periodo di sospensione.
Altra importante precisazione riguarda non solo le dilazioni in corso ma anche le procedure cautelari ed esecutive. L’agente della riscossione non può disporre, quindi, l’iscrizione di fermi amministrativi dei veicoli e di ipoteche, né promuovere pignoramenti, anche presso terzi. Ciò significa, in sostanza, che la moratoria riguarda tanto i piani di rientro in corso quanto gli importi scaduti all’8 marzo. Le ipoteche e i fermi già iscritti conservano validità sino all’estinzione del carico affidato.
Nessuna menzione viene fatta in merito in merito alle procedure esecutive già avviate prima dell’8 marzo. Il riferimento è, in particolare, al pignoramento presso terzi, avente ad oggetto ad esempio lo stipendio, il canone di locazione o il conto bancario. Si ritiene tuttavia che anche queste procedure non dovrebbero proseguire.
Analogamente, atteso che il blocco delle attività deve riguardare, in via generale, tutte le somme esigibili nel predetto arco temporale, anche le cartelle già scadute, per le quali non esiste tecnicamente «un versamento in scadenza» nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, secondo l’Ader devono rientrare nella sfera di operatività della novella.
Tuttavia allo stato manca una conferma ufficiale mediante un atto formale, in forza del quale anche le attività esecutive in corso dovrebbero essere fermate. Un provvedimento ufficiale dell’Agenzia Entrate – Riscossione consentirebbe infatti di avvisare il terzo pignorato di non provvedere alla trattenuta in capo al debitore affidato. Si pensi, ad esempio, al pignoramento dello stipendio che non si sia esaurito con una sola trattenuta.
Gli importi sospesi devono essere versati in un’unica soluzione entro giugno.
In proposito, le FAQ rilevano che, in caso di cartella in scadenza nella fase di sospensione, si potrà chiedere comunque la dilazione, in base all’articolo 19 del Dpr 602/1973.
Si è tuttavia dell’opinione che la norma non impedisca di chiedere per la prima volta una dilazione per somme già scadute all’8 marzo.
Ciò che non si può rateizzare a giugno sono solo le rate sospese e non anche gli importi esigibili e mai rateizzati prima.
Anche per gli affidamenti per i quali sono già scaduti i termini di pagamento, ma che non siano mai stati oggetto di piani di rientro, si potrà presentare domanda di rateazione entro il prossimo mese di giugno.
di Pasquale Deninno ©, avvocato tributarista del foro di Bologna, membro della Camera Avvocati Tributaristi di Bologna, partner LAETA Consulting S.B.
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