EMERGENZA COVID-19 E MISURE PER LO SPORT

Anche lo Sport italiano si trova da alcune settimane a fare i conti con l’emergenza COVID-19, una situazione che ha inevitabilmente travolto un settore spesso in sofferenza ma tuttavia capace di fornire lavoro a quasi 1 milione di italiani e con un fatturato stimato in circa 17 miliardi di Euro all’anno tra diritti TV, merchandising, ticketing, sponsorizzazioni etc. (compreso il traino del movimento calcistico da quasi 5 miliardi)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”), sono stati adottati provvedimenti a sostegno del mondo sportivo.

In particolare l’articolo 96 del decreto ha previsto un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: l’indennità è in questi giorni riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. azienda pubblica che si occupa direttamente dello sviluppo dello sport in Italia sotto il controllo del suo azionista unico ossia il ministero dell’economia e della finanza

Sotto il profilo strettamente normativo due sono al momento le disposizioni che in maniera verticale vanno a disciplinare il trattamento economico dei lavoratori sportivi, tradizionalmente suddivisi in collaboratori sportivi (rapporto temporaneo di lavoro) ed i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Partiamo pertanto dalla lettura delle norme per poi verificare i risolti pratici alla luce del Decreto di attuazione appena pubblicato

Art.96
(Indennità collaboratori sportivi)

  1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Per quanto concerne pertanto il bonus spettante ai professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA (rivolto a quasi 5 milioni di autonomi nel nostro paese) l’avvertenza principale è quella di affrettarsi nel presentare la richiesta in via telematica poiché il bonus di 600 Euro verrà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda contrariamente alle prime anticipazioni emerse.

Per quanto riguarda invece in termini operativi il bonus per i collaboratori sportivi al momento l’atteso decreto che stabilirà i criteri per l’invio delle domande non è stato emanato, e da più parti vengono indicati diversi documenti come necessari per presentare la domanda (es. contratto, certificato di iscrizione al registro CONI dell’ASD/SSD, tesseramento del tecnico, ricevute dei bonifici percepiti, documento di identità e codice fiscale, tesserino da istruttore federale o dell’EPS, autocertificazione dell’ASD/SSD, …).

Premesso che l’art. 96 del  c.d. “Decreto cura Italia” prevede unicamente una autocertificazione circa l’esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva al 23/02/2020, e che sarà l’emanando decreto attuativo a specificare cosa servirà, la suddetta documentazione, anche se non necessaria per la presentazione della domanda, si renderà certamente utile in caso di successivi controlli.

Ove venisse confermato il così detto “click day”, ovvero l’erogazione del bonus in ordine di arrivo della domanda, non si può che consigliare, per il momento, di avere a disposizione quanto segue:
– la copia scansionata (o fotografata) di un documento di identità e codice fiscale
– nel caso che sia previsto un modello cartaceo, una stampante per stampare e firmare l’autocertificazione in originale (sul modello che sarà messo a disposizione da Sport & Salute) e un sistema per scansionarla o fotografarla, ovvero (preferibilmente) di una firma su pdf applicabile direttamente sul file della domanda senza necessità di procedere a stampa, firma e scansione

Il medesimo soggetto non può chiedere sia il bonus come titolare di partita IVA che come collaboratore sportivo se la partita IVA è per lo svolgimento di attività sportiva.

Se è per lo svolgimento di altra attività di lavoro autonomo, comunque non può richiedere il bonus come collaboratore sportivo perché l’art. 96 del Decreto Cura Italia richiede “la mancata percezione di altro reddito da lavoro”. Tutto ciò, a meno che non vi siano diverse indicazioni nell’emanando decreto del MEF, che peraltro ci paiono improbabili.

di Tommaso Tartarini ©, avvocato esperto in diritto sportivo del foro di Bologna

Partner LAETA Consulting SB

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