I nuovi reati dell’emergenza da Covid-19 in pillole

La campagna informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ammonisce costantemente i cittadini italiani sulle conseguenze della violazione delle regole e disposizioni contenute nei recenti provvedimenti governativi, regionali e sindacali emanati per contenere l’emergenza sanitaria Covid-19, ricordando loro che costituisce un reato.

I comportamenti inosservanti delle regole di nuova prescrizione integrano in effetti, salvo che costituiscano più grave reato (una procurata epidemia colposa di cui al combinato disposto degli artt. 452 e 438 CP) la contravvenzione prevista dall’art. 650 del codice penale – “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” – che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene

Quindi, nel caso si venga colti “in flagranza” di violazione, l’agette accertatore redige un verbale che costituisce notizia di reato, verrà inoltrato alla Procura della Repubblica e comporta l’apertura di un procedimento penale a carico del trasgressore.

Successivamente il trasgressore riceverà la notifica di un decreto penale di condanna, ossia un provvedimento con il quale l’Autorità Gudiziaria ha definito il procedimento, senza alcun contraddittorio, condannando il trasgressore medesimo al pagamento di una somma di danaro quale ammenda originaria o risultante dalla conversione di un certo numero di giorni di arresto.

Se si procede al pagamento della somma senza proporre opposizione nei 15 giorni dalla notifica e quindi si dà spontanea esecuzione al decreto (o se l’opposizione proposta viene  dichiarata inammissibile), il provvedimento diventa definitivo e non più impugnabile e, seppur accompagnato dai benefici della non menzione nel certificato penale a richiesta del privato e dall’estinzione qualora l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine  di due anni, rappresenta pur sempre una condanna.

Il decreto penale di condanna può però essere opposto entro 15 giorni dalla notifica, al fine di difendersi nel merito con un regolare processo a contraddittorio pieno qualora si ritenga di poter ottenere un’ assoluzione, ovvero per accedere alla cosiddetta oblazione facoltativa (art. 162-bis codice penale), un rito alternativo mediante il quale si può ottenere l’immediata estinzione del reato con il pagamento allo Stato di una somma di denaro pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dall’art. 650 CP (quindi nel caso specifico, 103 euro, somma spesso inferiore peraltro a quella irrogata con il decreto penale di condanna).

Vero è anche che l’oblazione di cui si discute è facoltativa, cioè viene concessa dal Giudice all’esito di una valutazione discrezionale, ancorata a parametri predeterminati, che può in astratto concludersi anche con un diniego;  nella prassi, in realtà,  la sola ragione di rigetto consiste in un permanere delle conseguenze dannose o pericolose del reato che è circostanza difficilmente immaginabile una volta cessata l’emergenza Covid–19.

Occorrerà quindi indicare subito, già all’atto della redazione del verbale di contestazione da parte degli agenti, il nominativo di un difensore di fiducia che potrà poi assistere la persona per la migliore definizione del procedimento.

di Paola Mutti ©, Avvocato penalista del foro di Bologna, Presidente e membro di ODV ex D. Lgs 231/01 e DPO privacy, Partner LAETA Consulting S.B.

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