IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 231 NELL’EMERGENZA PANDEMICA.

L’Organismo di Vigilanza, previsto dall’art. 6 del D Lgs 231/01, è l’organo (collegiale o monocratico) che deve vigilare sulla corretta  applicazione ed osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e  Controllo adottato dalla Società o Ente e curarne l’aggiornamento.

L’ODV è un osservatore indipendente ed imparziale che svolge un ruolo di controllo, propositivo e consultivo,  ma che certamente non ha poteri gestori o decisionali né può mai intervenire direttamente sulle dinamiche aziendali.

Questi confini vanno ben tenuti presenti nel riflettere su quale debba essere il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, in epoca di COVID-19.

Un’epoca questa che oggi viviamo, in cui ogni ogni datore di lavoro si è trovato, all’improvviso, a fronteggiare  un rischio biologico con caratteristiche pandemiche, assolutamente eccezionale ed imprevedibile e non direttamente collegato al tipo di attività svolta (salva naturalmente l’ipotesi di strutture sanitarie, pubbliche o private), se non per la minore o maggiore frequenza di contatto con il pubblico.

Come noto, il recente DPCM 11 marzo 2020 ha imposto la sospensione di numerose attività e ha previsto (al comma 7) delle specifiche raccomandazioni per la prosecuzione delle attività produttive e professionali non sospese; raccomandazioni e direttive poi dettagliate ed implementate dalle linee guida contenute nel  Protocollo condiviso tra le rappresentanze datoriali e sindacali sottoscritto il 14.03.2020.

Tradotto in termini concreti,  nelle realtà aziendali tuttora operative, l’ODV deve assistere le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell’emergenza epidemiologica, in primis con azioni – che si possono tutte svolgere da remoto –di evidenziazione nei confronti del datore di lavoro e organi gestori di vertice dell’obbligo di adottare, di concerto con l’ RSPP e RLS, tutti i presidi di prevenzione e di contenimento del rischio di contagio prescritti dalle norme che si sono susseguite e dal Protocollo, quali (senza pretesa di essere esaustivi):

  • adottare fin che possibile di modalità di lavoro a distanza, cd. agile (smart working), per tutte le attività/mansioni che non debbano necessariamente essere svolte in presenza;
  • dotare tutti i dipendenti di mascherine quali DPI e mettere a disposizione detergenti o gel per la disinfezione delle mani e degli oggetti di lavoro;
  • attuare le misure idonee affinchè sia negli uffici che nei reparti produttivi si possa mantenere almeno un metro di distanza tra un dipendente e l’altro;
  • adottare misure che garantiscano la distanza di un metro per l’accesso dei dipendenti ai servizi igienici ed agli ambienti di uso comune utilizzati per le pause o per le mense;
  • informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, le misure adottate ed i comportamenti corretti da tenere, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi;
  • raccomandare di non venire al lavoro in caso di manifestazione di sintomi influenzali;
  • verificare che i dipendenti si presentino al lavoro solo se con temperatura inferiore ai 37,5 gradi e che possano accedere ai locali aziendali o rimanervi solo alla medesima condizione e quindi, a tal fine,  mettere a disposizione dispositivi mobili per il rilevamento della temperatura (termometri), ovvero installare ai “varchi” di accesso dispositivi di termorilevazione automatica, in forza della deroga generale e con le cautele indicate dal Garante per la protezione dei Dati personali;
  • informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 ;
  • comunicare ai dipendenti che, in deroga al GDPR , gli stessi sono tenuti alla comunicazione della positività o dell’ingresso in regime di quarantena per qualsiasi motivo;
  • qualora un dipendente risultasse positivo e, quindi, messo in regime di quarantena, disporre che tutti i dipendenti dello stesso reparto e/o di altri reparti che siano venuti a contatto con quest’ultimo entrino in regime di quarantena e fornire le opportune comunicazioni;
  • assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • individuare e disciplinare le procedure di ingresso, transito ed uscita dei fornitori esterni, la cui presenza va ridotta il più possibile;
  • individuare e divulgare le procedure di gestione di un soggetto sintomatico in azienda

In seconda battuta, sarà poi compito dell’ODV  verificare la corretta, diligente e costante attuazione delle misure previste.

A tal fine, sarà opportuno attivare e mantenere flussi informativi specifici, soprattutto con il Comitato di crisi la cui costituzione è prevista dal Protocollo, che dovrà trasmettere i propri verbali ed ogni altra evidenza documentale, così come l’RSPP, di concerto con l’RLS e il medico competente, dovranno far pervenire all’ODV comunicazioni periodiche di aggiornamento.

In sintesi, a parere di chi scrive, l’emergenza COVID-19 non rende di per sé necessario l’aggiornamento del Modello e del DVR – scelta, questa, rimessa al datore di lavoro – ma ha evidentemente un impatto diretto sul rischio afferente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro e perciò sui reati presupposto connessi alla materia prevenzionistica: ecco quindi che, nel frangente, l’ordinaria vigilanza dell’ODV sul funzionamento ed osservanza del Modello si traduce – anche ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 – nel compito di verificare che il sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza, implementato dai protocolli di emergenza dettati dalle norme vigenti e dal Protocollo, si mantenga performante rispetto alla funzione di prevenzione e minimizzazione del rischio di realizzazione di reati anche nel contesto del fenomeno pandemico.

di Costantino Di Miceli e Paola Mutti ©, avvocati del foro di Bologna, presidenti e membri di ODV D.Lgs. 231/2001, partners LAETA Consulting S.B.

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