La famiglia separata ai tempi del Coronavirus: l’impatto delle misure restrittive sul regime di frequentazione dei figli e su quello economico

E’ di poche ore fa la notizia della diffusione dell’ennesimo modulo di autocertificazione – il quarto dall’inizio della clausura dei cittadini italiani – accolto con commenti ironici come solo noi italiani sappiamo fare.

In realtà, la questione è molto seria, perché il nostro Presidente del Consiglio evidentemente non aveva ben chiare le variegate e molteplici ragioni per cui un cittadino si sposti quotidianamente all’interno del territorio comunale anche oltrepassando il confine, tal che, pur sforzandosi, ha faticato ad articolare le esigenze degli italiani in una manciata di categorie idonee a costituire la multi scelta del modulo da contrassegnare con una X.

E così, l’art.1 del d.P.C.M. n.11 del 8 marzo 2020 disponeva il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori comunali della regione Lombardia, salvo che tali spostamenti fossero motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Il giorno successivo un ulteriore d.P.C.M.  ha esteso l’operatività della norma a tutto il territorio Nazionale.

E’ evidente la ratio della norma: evitare la diffusione del Covid-19 attraverso le pratiche quotidiane di ogni cittadino, che dunque per effetto dell’emergenza avrebbe dovuto limitarle a quelle essenziali, ovverosia lavoro, salute e situazioni di necessità.

Ecco il primo problema interpretativo: quali attività contiene la necessità?

La necessità, nell’esperienza codicistica, rileva quale esimente, ovverosia legittima azioni antigiuridiche compiute in una situazione di pericolo imminente (art.2054 c.c.; art.54 c.p.), ove tuttavia il pericolo è dimensionato in modo stringente nel senso che devono escludersi azioni alternative.

E’ ovvio che un agevole ed efficace applicazione della misura restrittiva non può attagliarsi pedissequamente al concetto di necessità che le norme ci consegnano, bensì deve essere interpretato in senso lato, affidandosi a un buon senso giuridico che spesso sfugge a coloro che si avventurano in un percorso interpretativo senza avere cognizioni tecniche.

Pertanto nelle ultime settimane, la domanda ricorrente rivolta agli avvocati familiaristi, è stata come, quando e in che misura il genitore non collocatario in regime di affido condiviso dei figli minori potesse o dovesse frequentarli, o meglio se gli spostamenti di questi genitori potessero rientrare nelle situazioni di necessità, di cui al d.P.C.M. in vigore.

La risposta è SI: il genitore non collocatario può spostarsi anche da un Comune all’altro per prelevare i figli minori e per ricondurli nella loro abitazione principale, in quanto si ravvede la situazione di necessità che legittima il comportamento contra legem.

Del resto in questa materia si contrappongono due beni fondamentali, ovverosia da una parte la salute pubblica la cui tutela è perseguita attraverso le misure restrittive impartite dai Decreti Ministeriali che si sono succeduti, dall’altra il sacrosanto diritto dei minori di mantenere rapporti con entrambi i genitori cioè di poter accedere alla bigenitorialità la cui tutela è affidata ai provvedimenti giudiziali che stabiliscono il regime di frequentazione dei minori stessi.

Siccome una corretta bigenitorialità presuppone la continuità dei rapporti familiari, è evidente che le norme sulle restrizioni richiedono una linea interpretativa orientata a consentirla quantomeno nei limiti del possibile, escludendo, dunque, situazioni foriere di pericolo concreto per la salute dei figli quali l’accesso a Comuni blindati per l’alta concentrazione di contagi o la frequentazioni di genitori positivi al virus.

Sottolineo che nelle varie edizioni dei moduli di autocerticazione diffusi prima del 22 marzo u.s., non si accennava al caso specifico, ovverosia al legittimo esercizio della responsabilità genitoriale in termini di frequentazione dei figli, tal che la situazione di necessità, nella lettura che si propone, era l’unica categoria in cui poteva rientrare la fattispecie in esame.

Tuttavia il d.P.C.M. del 22 marzo 2020, che ha introdotto ulteriori restrizioni, all’art.1, lett b) vieta lo spostamento delle persone fisiche da un comune all’altro salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Sparisce la locuzione situazioni di necessità, per gli spostamenti in un Comune diverso!

E dunque, può considerarsi vietato ai genitori di vedere i propri figli che si trovano in un altro Comune, benchè essi non abbiano contratto il virus e non provengano da Comuni blindati ed infine non svolgano professioni a rischio contagio?

Anche in questo caso deve farsi ricorso al buon senso giuridico interpretativo, perché è ovvio che anche l’assoluta urgenza non possa che contenere alcuni fondamentali comportamenti finalizzati a soddisfare bisogni primari, fra i quali è certamente compresa la frequentazione dei figli, come del resto emerge dalla lettura attenta dell’ultimo modulo di autocertificazione pubblicato e diffuso dove sono chiaramente indicati, fra i motivi tipici di spostamento, gli obblighi di affidamento di minori.

Un chiarimento ulteriore è stato reso dalla stessa Presidenza del Consiglio che ha pubblicato sul sito la risposta ad alcune domande tipiche (FAQ), che ha dichiarato consentiti gli spostamenti “per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o presso l’affidatario…secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio (come emesso con sentenza del Tribunale di Milano, Decreto 11 marzo 2020 n.r.g.30544/2019). Il genitore deve munirsi di autocertificazione dove verrà motivata la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio”.

Rimangono, invece, sospesi gli incontri protetti come disposto specificamente da alcuni Tribunali Italiani (T.Bologna, I sez.civile, 20 marzo 2020).

Su questo tema, dunque, si è trovata una soluzione interpretativa ed applicativa soddisfacente, ma altrettanto non può dirsi sull’incidenza degli effetti dei provvedimenti restrittivi sul regime economico a favore della prole e del coniuge debole.

E’ prevedibile, infatti, che la chiusura di molte attività produttive e in generale la crisi economica che attraversa non solo il nostro paese ma tutto il mondo, graverà pesantemente sugli obbligati che non avranno più un reddito sufficiente, ma soprattutto adeguato, all’onere economico previsto nel provvedimento giudiziale, e in altre parole non riusciranno, per motivi oggettivi, a versare regolarmente il contributo.

Agli effetti di esimere da responsabilità civile il genitore obbligato e inadempiente potranno soccorrere gli istituti civilistici che attengono all’estinzione delle obbligazioni per cause diverse dall’adempimento, ma ciò nella sostanza non risolve il problema del mantenimento dei figli che continuano ad avere esigenze primarie da soddisfare.

Anche in questo caso il buon senso dovrebbe guidare le nostre azioni e laddove sia possibile, attraverso la mediazione degli avvocati, è auspicabile trovare degli accordi, seppure transitori e/o provvisori, finalizzati a modificare il regime economico riequilibrando gli interessi in gioco.

La solidarietà sociale, e ancor più familiare, in questo difficile momento storico che sta affliggendo il mondo intero, è l’unico strumento attraverso il quale dovremmo trovare un equilibrio su questioni così delicate ed urgenti, che con intelligenza dovremmo anche noi avvocati, gestire con buon senso, sanzionando coloro che fanno del coronavirus un’opportunità per trasgredire le regole.

di Avv. Carla Nassetti ©, Avvocato di diritto di famiglia del foro di Bologna, Partner LAETA Consulting S.B. e progetto LAETA Emergenza CV-19

Photo by Jonathan Daniels on Unsplash

Share:


Altre notizie

HOME WILD HOME

Il 2020 passerà alla storia come un anno funesto, e tutti lo ricorderemo...

I nuovi reati dell’emergenza da Covid-19 in pillole

La campagna informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ammonisce costantemente i cittadini...