La decretazione d’urgenza per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sta incidendo profondamente sugli istituti processuali e sul processo civile.
L’ art.1 comma 1 del Decreto Legge del 08/03/2020 – N. 11 rinviava d’ ufficio tutte le udienze civili a decorrere dal 9 marzo sino al 22 marzo 2020, salvo pochi procedimenti urgentissimi, a data successiva al 22 marzo 2020.
Tale norma è stata abrogata dall’ art.83 comma 22 del successivo Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, che ha decretato – tuttavia – la sospensione dei procedimenti civili, salvo i sopracitati processi urgentissimi, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, nonché – tra l’ altro – la sospensione dei termini processuali per lo stesso periodo.
Sono stati introdotti, altresì, numerosi strumenti diretti a contrastare l’emergenza epidemiologica, contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e finalizzati, al contempo, ad evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
In tale ottica, l’ art.83 c.7 lett.h) del sopracitato ultimo Decreto Legge consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dagli avvocati mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice.
In sostanza, con l’adozione di tale “rito processuale” vengono eliminate le udienze ed i legali possono avanzare unicamente istanze e conclusioni in via telematica, in relazione a cui il Giudice emetterà i provvedimenti necessari, senza piu’ alcun “contatto fisico” tra operatori della Giustizia.
Il Presidente del Tribunale di Bologna ha emanato delle “Linee guida” per la trattazione del “processo a distanza” con proprio decreto n.28/2020 del 23 marzo 2020 ed i singoli Giudici bolognesi hanno già fatto proprio tale strumento processuale, rinviando le udienze fissate nell’attuale periodo di sospensione dei procedimenti a data successiva al 15 aprile 2020, con concessione dei termini ai legali delle parti per depositare istanze e conclusioni e fissazione dell’ udienza successiva, senza le comparizione fisica dei difensori, ma al solo fine di adottare i provvedimenti sulle istanze e conclusioni depositate.
Si tratta di un “rito processuale” indubbiamente indispensabile per contenere l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, ma che limita fortissimamente la dialettica processuale.
—
di Fabrizio Marescotti ©, Avvocato civilista del foro di Bologna, Partner LAETA Consulting SB
—
Photo by Bill Oxford on Unsplash