LE START-UP INNOVATIVE: riportiamo la intervista all’avv. Andrea Montanari pubblicato su Filo Diretto – Giugno 2021

Buongiorno avvocato, innanzitutto Le chiediamo di cosa si tratta esattamente quando si parla di startup “innovative”.
Tutti sanno che cosa sono le startup nel settore imprenditoriale, mentre il concetto e le opportunità offerte dalla startup qualificabile, per legge, come “innovativa”, non sono ancora molto conosciuti, nonostante la normativa di riferimento sia entrata in vigore già da più di otto anni con il D.L. 179/2012. In particolare, l’art. 25 del predetto D.L., poi convertito in L. n.221/2012 ne definisce l’esistenza normativa. Il decreto -primo passo avanzato di un quadro legislativo dedicato alle startup innovative (denominato poi “startup act”) – individua norme e misure volte a favorire e promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la cultura digitale e l’occupazione, in particolare giovanile, mettendo in atto una serie di politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali anche al fine di promuovere l’alfabetizzazione informatica. Possiamo subito dire, quindi, onde sgombrare il campo da equivoci, che la startup innovativa è una nuova impresa caratterizzata da un alto contenuto di innovazione tecnologica, tesa a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, a creare nuove opportunità per fare impresa ed incoraggiare l’occupazione; il tutto attraverso una strategia di crescita sostenibile. Il contenuto dell’attività da svolgersi è predeterminato dalla legge ed è soggetto a verifica annuale da parte del Registro delle imprese, sezione speciale startup innovative; sezione cui l’impresa è tenuta ad iscriversi.
Perché costituire allora una start up innovativa?
Questa tipologia particolare di società gode di un favor legis con agevolazioni e benefici di vario genere che la rendono oltremodo interessante durante il proprio intero ciclo di vita (nascita, crescita, maturità).
Quale è lo stato dell’arte di questa tipologia di imprese in Italia? Si tratta di un modello in crescita e di successo?
Queste società sono diventate in pochi anni un pilastro importante della politica industriale italiana. La normativa vigente offre certamente tante facilitazioni ma, come sempre, per fare una valutazione obiettiva e non vendere facili illusioni, occorre distinguere innanzitutto le start up realmente innovative da quelle solo formalmente innovative. Queste ultime, infatti, soprattutto se supportate da qualificata consulenza professionale di settore, riescono spesso ad ottenere l’iscrizione camerale perché “mettono insieme” uno o più dei requisiti formali iniziali, ma non godono poi di lunga vita, perché non sono in realtà sostenute da un vero progetto imprenditoriale “innovativo” nella continuità del percorso aziendale a medio-lungo termine.
Forniamo ora alcuni dati utili. Al 30 settembre 2020, le StartUp Innovative italiane erano oltre 12.000 (fonte: MISE, Unioncamere e InfoCamere) ed avevano un fatturato medio di circa 200.000 euro annui; la maggioranza di esse è di fatto costituita da micro-imprese, ma questo – si badi bene – è un aspetto fisiologico di tale tipo di startup, perché esse tendono progressivamente a perderne lo status man mano che crescono nel valore della produzione. Le imprese fondate da under 35 rappresentavano al 30 settembre 2020, il 18,6% del totale; a riprova del fatto che essere “innovativi” non significa necessariamente essere giovani imprenditori. Sempre dall’ultimissimo aggiornamento pubblicato dal MISE constatiamo che gli investimenti destinati a Startup e Pmi Innovative hanno registrato un forte incremento nel mese di aprile 2021, passando da 27 milioni a oltre 102 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti agevolati attraverso l’incentivo del MISE che è stato avviato recentemente lo scorso 1 marzo 2021.
Vorremmo ora approfondire un’altra tematica che riguarda sempre la fase di genesi della startup. Ci pare di capire, infatti, che la costruzione dello Statuto sociale sia molto importante nel percorso virtuoso che la società vuole intraprendere. È così?
È assolutamente così. Lo Statuto di questo tipo di società non è un atto formale, ma soprattutto sostanziale. È una dichiarazione universale della mission della società. Esso va quindi costruito clausola per clausola con molta attenzione, tenendo in massima considerazione il fatto che, nella prassi operativa, non tutte le Sezioni speciali dei Registri delle imprese territoriali adottano le stesse regole nello screening degli Statuti, dei requisiti e delle domande di iscrizione. L’oggetto sociale, in particolare, deve prevedere come esclusiva e/o prevalente l’innovatività e l’alto valore tecnologico dei beni prodotti e/o servizi offerti, concependo ab initio una fase effettiva di ricerca e sviluppo, una di produzione ed una di commercializzazione.
Nell’oggetto vanno inoltre definiti analiticamente (e non genericamente) quali beni o servizi innovativi e ad alto valore tecnologico la società svilupperà, produrrà e commercializzerà; oltre a questo, andrà indicato fin da subito quale tra i tre requisiti alternativi – che più avanti identificheremo – sarà in dotazione alla società fin dalla propria costituzione.
Veniamo allora a quali debbano essere i requisiti legali obbligatori per costituire questo tipo di società.
I requisiti sono di due tipi, oggettivi e soggettivi. I principali requisiti oggettivi sono:
1. impresa nuova o costituita da non più di 5 anni in forma di società di capitali (non sono ammesse e società di persone, s.s, s.d.f., s.a.s. o s.n.c);
2. residenza in Italia o in un altro Paese Europeo ma sede produttiva o filiale sempre e solo in Italia;
3. fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
4. non quotazione in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
5. non distribuzione di utili presente o passata (se costituita nei 5 anni precedenti ) fino a che mantiene lo status;
6. avente come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
7. non risultante da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
I requisiti soggettivi (uno dei tre seguenti deve per forza essere rispettato, posseduto e mantenuto annualmente per diventare e poi mantenersi start up innovativa) sono:
1. sostenere spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. essere titolare o licenziataria di almeno un brevetto rilasciato (o anche una domanda di brevetto depositata) o titolare di un software registrato.
Quali sono quindi i principali vantaggi nel costituire questo tipo di società?
L’attenzione va posta soprattutto su materie come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali ed i finanziamenti a tasso agevolato e/o a fondo perduto, il diritto fallimentare.
Le tante misure agevolative si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.
Brevissimamente elenchiamo a seguire le principali agevolazioni loro dedicate:
• Costituzione digitale e gratuita della startup;
• Incentivi fiscali vari all’investimento nel capitale di startup innovative;
• Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI;
• Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo dell’impresa;
• Credito d’imposta in R & S (ricerca e sviluppo);
• Smart & Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale);
• Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità;
• Esonero da diritti camerali e imposte di bollo;
• Raccolta agevolata di capitali tramite campagne di equity crowdfunding e remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
• Deroghe varie alla disciplina societaria ordinaria;
• Disciplina del lavoro flessibile ed agevolazioni in materia giuslavoristica;
• Proroga del termine per la copertura delle perdite;
• Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività);

E tra queste agevolazioni, quali ritiene più interessanti?
Nell’esperienza operativa maturata sul campo, alcune agevolazioni di grande interesse per i cd. Startuppers, tutte sinteticamente consultabili anche sul web nella “Guida alle agevolazioni a favore delle Startup innovative” realizzata nell’ottobre 2020 dal MISE, sono:
• gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative: dal 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup innovative è disponibile uno sgravio fiscale così configurato: a) per le persone fisiche=detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito; b) per le persone giuridiche=deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito.
La partecipazione nella startup innovativa va mantenuta però per un minimo di tre anni.
L’accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI, invece, consente alle startup innovative di beneficiare di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le PMI. La garanzia copre fino ad almeno l’80% del credito erogato dalla Banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, e fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Partire con un capitale sociale solido e con un dettagliato BP (Business Plan) aiuta molto la startup nell’accesso al Fondo di Garanzia e velocizza l’erogazione dei finanziamenti iniziali. Nella nostra esperienza sul campo siamo arrivati anche a far ottenere finanziamenti “di partenza” per circa 2 milioni di euro per ogni impresa.
Smart & Start Italia è un finanziamento agevolato per startup innovative localizzate in Italia, nato con l’obiettivo di sostenerne la nascita e lo sviluppo mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni. Il finanziamento è a lungo termine e va restituito in 10 anni.
• Molti sono anche i Finanziamenti per le Start Up Innovative del 2021.
Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, opera per conto del MISE e gestisce i finanziamenti, anche a fondo perduto, dedicati agli imprenditori e agli aspiranti tali che vogliano iniziare la loro attività imprenditoriale e farla crescere.
Smart&Start Invitalia, ad esempio, è il bando di Invitalia che riconosce alle start up innovative sia contributi a fondo perduto che finanziamenti a tasso agevolato; finanzia i beni strumentali funzionali all’attività imprenditoriale, le spese di marketing e quelle per la gestione delle risorse umane.
Svariati sono anche i finanziamenti regionali, che ogni Regione stanzia periodicamente mettendo a disposizione dei fondi per le imprese, con pubblicazione di bandi per potervi accedere.
• Sul piano amministrativo ha un certo rilievo l’esonero da diritti camerali e imposte di bollo. Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni.
• Sul piano societario, poi, sono previste importanti deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito così di: a) creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); b) effettuare operazioni sulle proprie quote; c) emettere strumenti finanziari partecipativi; d) offrire al pubblico quote di capitale.
• Altra degna di nota agevolazione in deroga: le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.
• Ed ancora, in materia di lavoro, queste società possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) ed i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
Inoltre, le parti possono stabilire in quasi totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio in base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
• Ancora in tema di lavoro cd. “flessibile”. Nel loro complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs. 81/2015 e successive modifiche. La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale.
• La raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding è un’opportunità cui le startup italiane fanno sempre più ricorso. L’equity crowdfunding, come noto, è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).
• Altra agevolazione importante è la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando così a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale.
• Le Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività) hanno grande rilievo in caso di crisi di impresa. In caso di insuccesso, infatti, le startup innovative possono contare su procedure rapide e meno gravose rispetto a quelle concorsuali ordinarie per concludere la propria esperienza. Esse sono pertanto da annoverarsi tra i cd. soggetti “non fallibili”.
Abbiamo visto cosa fare per costituire ed iscrivere una startup innovativa e quali siano le principali agevolazioni riservate a questo tipo di società. Ma per non perdere il diritto all’iscrizione e così non perdere i requisiti e tutte le agevolazioni di cui ci ha parlato, quali azioni vanno messe in atto?
Le startup devono effettuare una conferma annuale dei requisiti provvedendo a completare il loro profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it. Solo una volta all’anno, dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno, le start up innovative devono trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio (quella della loro sede), una Comunicazione Unica per la conferma del possesso dei requisiti di startup innovativa e per aggiornare o confermare le informazioni dichiarate in iscrizione, pena la perdita dello status speciale e l’impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate.
In conclusione, quale consiglio si sente di poter fornire ad un imprenditore che voglia fare impresa attraverso lo strumento della startup innovativa?
Non ci si può affidare al caso né è sufficiente essere in possesso di una privativa industriale. Il successo di una start up innovativa dipende infatti da molte componenti e da diverse variabili. Oltre all’idea imprenditoriale innovativa occorre costruire un accurato business plan, un attendibile bilancio preventivo e dotare la società di un minimo capitale sociale di partenza interamente versato. In mancanza di questi elementi, l’accesso agevolato ai finanziamenti ed ai bandi nazionali e/o regionali risulterà indubbiamente più complesso, nella tempistica di istruttoria, nei tempi di erogazione e nell’entità dell’importo erogato. Occorre anche dotarsi di un valido team professionale multidisciplinare, con competenze in area legale, societaria, fiscale, giuslavoristica, finanziaria (finanza ordinaria e straordinaria) e strategica, con esperienze specifiche acquisite nel settore; il che ridurrà i tempi di studio e di processo delle informazioni e delle pratiche, delle relative decisioni assunte dal management nonché dei relativi costi consulenziali. Occorre poi predisporre un oggetto sociale adeguato e redigere uno statuto analiticamente curato in ogni aspetto, che tenga conto delle specificità e dei requisiti iniziali e in continuità di tale tipo aziendale. Occorre, infine, e non da ultimo, la volontà concreta degli startuppers fondatori di investire risorse a 360 gradi in prodotti e/o servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, che facciano da elemento distintivo di un’azienda nata per credere fermamente in uno sviluppo di un fare impresa sempre più sostenibile.

© Avv. Andrea Montanari, fondatore e manager coordinator di LAETA Consulting B Corp

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