A due giorni dalla scadenza della delega per convertire definitivamente il testo sulla Riforma dello Sport, il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi ha approvato i cinque decreti legislativi per l’attuazione di una rivoluzione dell’ordinamento sportivo.
Rispetto alla prima stesura, i Decreti hanno subito diverse modifiche a seguito dell’interlocuzione fra Stato Regioni e Province autonome, ma sono stati confermati i punti fondamentali della riforma:
– Definizione del ruolo del lavoratore sportivo, a partire dal luglio 2022 anziché da settembre 2021 come inizialmente previsto, con tutele previdenziali e assistenziali. Introduzione della categoria degli “amatori” per soggetti già titolari di rapporti lavorativi. Lo sport rappresenta l’1,7% del PIL nazionale, che raggiunge il 4% se si considera l’indotto con un numero di persone che vi lavorano che superano il mezzo milione. Finora solo al 10% viene riconosciuto lo status di lavoratore ed applicato un contratto di lavoro.
Il lavoratore sportivo, a partire da luglio 2022, verrà regolarizzato col versamento di contributi previdenziali per chi supererà la no-tax area di 10.000 euro annui.
– Abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, con una fase transitoria di cinque anni; ad oggi un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato e quindi non può praticare lo stesso sport con altra società. Previsto il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione.
– Affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico,
– Riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli, con l’inserimento delle sezioni paralimpiche nei corpi civili e militari dello Stato.
– Vengono inoltre Ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, nonché quelle per gli impianti e gli stadi.
In particolare nasce quindi la figura del lavoratore sportivo, che comporterà un aumento delle tutele per gli atleti dilettanti. Parallelamente per le associazioni sportive dilettantistiche viene ridefinito il concetto di scopo di lucro, con la prevista possibilità di distribuire dividendi e di acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste dal titolo V del codice civile.
In tema di lavoro sportivo, la riforma elimina le differenze di inquadramento giuslavoristico per quanto riguarda professionisti e dilettanti; viene definito lavoratore sportivo «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo (anche sotto forma di collaborazione continuata e continuativa) nonché di prestazioni di lavoro occasionale; per comprendere la novità della definizione, basti pensare che l’articolo 29 delle Norme interne della Federazione italiana giuoco calcio sancisce espressamente che «per tutti (i calciatori) non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato». Nella riforma si legge invece che «nei settori dilettantistici, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o occasionali, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale». A tal fine, saranno iscritti alla gestione separata Inps. Ai lavoratori sportivi non saranno garantite tutte le tutele tipiche del rapporto subordinato; ad esempio, fra le altre, la norma esclude l’applicazione ai contratti di lavoro subordinato sportivo delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Molte novità anche per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche. Una delle più rilevanti è quella per cui le stesse potranno assumere personalità giuridica di diritto privato; Il testo, infatti, prevede per le Asd, in deroga al dpr n. 361/2000, la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante specifica istanza da presentare all’atto iscrizione al nuovo «Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche» il quale, tenuto ora presso il dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri, di fatto attesterà e certificherà la natura dilettantistica di società ed associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività in ambito nell’ambito di federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal Coni.
Avv. Tommaso Tartarini, Partner LAETA S.B©