Tutela giuridica dei riders in tempi di Covid19: piattaforme on line condannate dai se non li muniscono di mascherine, guanti e gel sanitizzante

Il “famoso” Dpcm 11 marzo 2020 ha sospeso – come noto – l’ attività degli esercizi commerciali al dettaglio e dei servizi di ristorazione, ad esclusione – tra l’ altro – della ristorazione con consegna a domicilio, purchè sia effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
La “scure” del Coronavirus e della conseguente decretazione emergenziale ha quindi risparmiato la varie piattaforme on line di consegna di cibo a domicilio che hanno potuto proseguire la propria attività.
Ai fattorini che prestano la propria attività a favore di tali piattaforme digitali (c.d. riders) si applica – si rammenta – la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 D.Lgs. 81/2015, in virtù delle recenti pronunzie giurisprudenziali in materia.
Tali piattaforme devono pertanto anche garantire ai riders la fornitura e la continua manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), come recentemente statuito dal Tribunale di Firenze e di Bologna che, rispettivamente, in data 1.4.20 e 14.4.20 hanno accolto i ricorsi d’ urgenza promossi da due riders, uno fiorentino ed uno bolognese, condannando le rispettive piattaforme on line a fornire loro mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
di Fabrizio Marescotti© Avvocato, Partner LAETA Consulting SB

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